Statuto
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Premiato Corpo Musicale “Gaetano Donizetti”
S T A T U T O
Costituzione - Denominazione - Sede
Art. 1. È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti” ets (tale sigla sarà utilizzata dopo l’iscrizione nel Registro nazionale del terzo settore come previsto dalla legislazione in vigore) che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
L’Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente Statuto, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Calolziocorte (Lc) in Corso Dante 18, e la sua durata è illimitata.
Art. 2. Il “Premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti”, più avanti chiamato per brevità “Corpo Bandistico” (il cui anno di fondazione risale al 1823) non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.
Finalità e attività
Art. 3. Il Corpo Bandistico, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale la seguente attività di interesse generale:
- organizzazione e gestione di attività culturali, musicali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Lettera “i” dell’Articolo 5 D.Lgs. 117/2017).
Inoltre potrà svolgere le seguenti attività secondarie:
- riunire tutti coloro che amano la musica e realizzare specificatamente un complesso bandistico, svolgendo attività organizzata come Scuola Musicale amatoriale;
- promuovere ogni azione volta a favorire la diffusione della musica;
- svolgere attività didattica di orientamento musicale per la formazione dei futuri musicanti e non, senza distinzione di età e genere;
- stimolare, promuovere ed incoraggiare qualsiasi iniziativa atta a dare sviluppo agli scopi che si propone ed in particolare favorire lo svolgimento di manifestazioni musicali sia civili che religiose e concertistiche, nonché socio-culturali, anche nello spirito della solidarietà sociale;
- ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi sociali nella propria realtà locale o dovunque se ne valuti opportuno l’intervento.
Soci
Art. 4. Possono diventare Soci del Corpo Bandistico tutti coloro che, nutrendo interesse nella musica e riconoscendosi nelle finalità indicate nel presente Statuto, ne facciano richiesta scritta.
I Soci musicanti effettivi, che compongono il Corpo Bandistico, devono rivestire la qualifica di Soci ed essere in regola con i versamenti della quota sociale.
Ad essi appartengono anche i musicanti minorenni con oltre trentasei mesi di iscrizione alla Scuola di Musica e riconosciuti idonei da parte del Direttore di musica (Maestro Direttore).
Il Corpo Bandistico esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il Corpo Bandistico non pone limitazione alcuna all’iscrizione degli associati sia con riferimento alle condizioni economiche che civili e/o religiose di qualsiasi natura.
Non ammette la rivalutabilità e il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non ammette il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 5. La domanda di ammissione ad associato deve essere motivata e presentata, in forma scritta per mezzo della compilazione dell’apposito modulo di richiesta di adesione, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza semplice sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante all’associazione.
Art. 6. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi.
Contro tale decisione l’interessato potrà, entro 30 giorni dalla comunicazione, fare ricorso scritto da presentare all’Assemblea dei Soci.
Diritti e doveri dei Soci
Art. 7. Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali doveri: i Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative del Corpo Bandistico, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza al Corpo Bandistico.
I Soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei Regolamenti; di versare la quota sociale annuale; di non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi degli interessi e del prestigio del Corpo Bandistico e dei loro associati.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.
Il Corpo Bandistico, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 8. La qualità di Socio si perde:
- per decesso;
- per mancato pagamento della quota sociale annuale;
- per recesso volontario dell’associato;
- per esclusione.
Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o Regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
L’esclusione dal Corpo Bandistico, nei casi sopra indicati, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione l’associato escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
Organi sociali e cariche elettive
Art. 9. Sono organi del Corpo Bandistico:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l’Organo di controllo.
Con Regolamento organizzativo interno, adottato dal Consiglio Direttivo, potranno essere istituite cariche gestionali specifiche.
Il Regolamento organizzativo comprende il mansionario delle attività da svolgere. Tale Regolamento sarà approvato ed eventualmente variato dal Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Assemblea dei Soci
Art. 10. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa.
Ogni Socio può partecipare all’Assemblea.
L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.
L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, o in assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso affisso in bacheca presso la sede del Corpo Bandistico e tramite qualsiasi mezzo con certificazione di ricezione (anche posta elettronica con avviso di ricezione) a tutti i Soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 8 giorni prima della data dell’Assemblea.
L’avviso di convocazione deve contenere: il giorno, l’ora, sia di prima che di seconda convocazione, la sede delle convocazioni e l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede del Corpo Bandistico.
Art. 11. L’Assemblea può deliberare in sede ordinaria o straordinaria.
Art. 12. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
Gli associati potranno esprimere un voto per persona.
È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun Socio può essere latore al massimo di due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea potrà essere tenuta anche in videoconferenza e/o utilizzando tecnologie informatiche, inoltre gli associati potranno anche partecipare, se deciso dal Consiglio Direttivo, mediante decisione rilasciata con documento scritto (posta, Pec o posta elettronica con avviso di ricezione).
Art. 13. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 14. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- approva i bilanci e i documenti contabili predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma generale annuale delle attività;
- procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento del Corpo Bandistico;
- delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
- decide sulla decadenza dei Soci ai sensi dell’Art. 8;
- decide sui ricorsi presentati in caso di mancata accettazione dell’iscrizione o esclusione degli associati;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 15. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento del Corpo Bandistico e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
Consiglio Direttivo
Art. 16. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti dispari deciso dall’Assemblea, in numero variante da 3 a 9 e sono nominati tra gli associati dall’Assemblea; il Consiglio Direttivo dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.
Art. 17. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica con avviso di ricezione, almeno 3 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri anche in videoconferenza o con strumenti informatici previa identificazione degli interessati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Corpo Bandistico: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell’Assemblea dei Soci. Nello specifico:
- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
- nomina i Responsabili di cui all’Art. 9 del presente Statuto e del Regolamento;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
- predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il preventivo per l’anno in corso e la quota associativa annuale;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all’Assemblea il Regolamento per il funzionamento del Corpo Bandistico;
- decide sulle nuove iscrizioni di associati e sull’eventuale esclusione degli associati;
- ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente.
Art. 19. In caso vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indìce elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Il Presidente e il Vicepresidente
Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante del Corpo Bandistico ed ha l’uso della firma sociale.
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti il Corpo Bandistico davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Organo di controllo
Art. 21. È nominato nei casi previsti dall’Art. 30 del Decreto legislativo 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’Organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’Art. 14 del Decreto legislativo 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Assemblea anche in caso di non obbligatorietà della nomina vi potrà provvedere volontariamente.
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art. 22. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria i documenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 23. Le entrate del Corpo Bandistico sono costituite da:
- quote associative;
- contributi di simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili del Corpo Bandistico nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’Art. 13 e dell’Art. 87 del Decreto legislativo 117/2017.
La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale della attività diverse, se svolte.
Art. 24. Il patrimonio sociale è costituito da:
- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 25. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità del Corpo Bandistico.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o cessazione dell’attività di un associato, la quota sociale rimane nel patrimonio del Corpo Bandistico.
Art. 26. Il Corpo Bandistico potrà avvalersi dell’opera di personale retribuito nei limiti previsti dall’Art. 33 del Decreto legislativo 117/2017.
I rapporti tra il Corpo Bandistico ed il personale retribuito saranno disciplinati dalla Legge e da apposito Regolamento interno.
Art. 27. Il Corpo Bandistico ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’Art. 8 del Decreto legislativo 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 28. Le convenzioni tra il Corpo Bandistico e le Pubbliche Amministrazioni di cui all’Art. 56 comma 1 del Decreto legislativo 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente del Corpo Bandistico, quale suo legale rappresentante.
Art. 29. Gli associati che prestano attività volontaria sono assicurati così come previsto dall’Art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 30. Il Corpo Bandistico risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Il Corpo Bandistico potrà assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale.
Scioglimento del Corpo Bandistico e devoluzione dei beni
Art. 31. Lo scioglimento del Corpo Bandistico viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’Articolo 15 del presente Statuto.
Con la delibera di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti tra gli associati o non associati, determinandone i poteri; in caso di totale assenza di patrimonio l’Assemblea straordinaria potrà deliberare l’estinzione immediata del Corpo Bandistico senza previa messa in liquidazione.
Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere favorevole dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione o Ente del Terzo Settore indicato dall’Assemblea al momento della messa in liquidazione.
Art. 32. Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli associati, oppure tra gli organi e gli associati, dovrà essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla sua nomina.
Il conciliatore sarà nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 giorni dalla richiesta, dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio rispetto alla sede legale del Corpo Bandistico.
Norma finale
Art. 33. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale del Corpo Bandistico. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Calolziocorte, 15 febbraio 2022